Statuto

Art. 1 –

Denominazione e sede. È costituita l’”Associazione Emotional Manager” che si fregia di un simbolo proprio.

Art. 2 – Scopo.

L’associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Essa ha i seguenti obiettivi:

  • Contribuire allo sviluppo PERSONALE, CULTURALE, PROFESSIONALE e CIVILE dei CITTADINI tutti, senza DISTINZIONE di RAZZA, RELIGIONE o CULTURA, e alla più ampia diffusione della SOLIDARIETA’ nei rapporti umani e fra le diverse culture.
  • PROMUOVERE, DIFFONDERE ed AMPLIARE la CONOSCENZA di tutte le Discipline per il benessere, l’etica e lo sviluppo del capitale umano nei luoghi di lavoro e nelle organizzazioni con e senza scopo di lucro, al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di vita dell’ESSERE UMANO e la sua CRESCITA INTERIORE in ambito lavorativo e sociale, sia nella Pratica Diretta che negli aspetti tecnici, formativi, di studio e di Ricerche scientifiche e Sperimentali.
  • Avanzare proposte agli ENTI PUBBLICI per Organizzare SERVIZI, ATTIVITA’ CULTURALI, RICREATIVE e RICERCHE SPERIMENTALI atte a soddisfare le esigenze di Conoscenza dei Soci e dei Cittadini.
  • Può a tale scopo gestire in proprio le necessarie attrezzature MULTIMEDIALI (Radiofoniche, Televisive, Cinematografiche, Bibliografiche, Editoriali, ed Informatiche) anche di proprietà di terzi all’uopo concesse in locazione o comodato, per una più vasta ricerca sulle Discipline indicate.
  • Si prefigge inoltre di Istituire Contatti tra Operatori e Associazioni di varie Discipline e Tecniche ed offrire, per gli Associati e non, il servizio di Esperti Operatori del Settore, per risolvere e consigliare i relativi problemi (anche personali).
  • Istituire CORSI di formazione – AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI – RICERCHE SULLO SVILUPPO DELLA PERSONA E IL BENESSERE PSICOLOGICO AL LAVORO E NELLA VITA, CONFERENZE e SEMINARI sulle Materie sopra indicate, per Formare e Sensibilizzare con Serietà, Professionalità e Rispetto, invitando ad intervenire anche RICERCATORI e STUDIOSI del SETTORE.
  • L’Associazione EM. “Emotional Manager” può altresì Assegnare ATTESTATI di BENEMERENZA, RICONOSCIMENTI, PREMI e CARICHE, a Persone o Enti che si siano particolarmente Distinti nei Campi dell’EM (Emotional Management – Psicologia, Sociologia, Psicologia Comportamentale, Neuroscienza – Management – Etc.) delle Scienze Economiche e Sociali (Economia, -Management, Politica, Cultura, Etc.)
  • Riunire Varie ASSOCIAZIONI di CATEGORIA e FORMARE una CONFEDERAZIONE per la TUTELA MORALE e GIURIDICA della Categoria dell’Emotional Manager, nonché per il riconoscimento delle suddette materie come Professioni Emergenti, anche in forma di associazione sindacale, rappresentativa dei diritti ed interessi del lavoratori, riconosciuta e rappresentativa a livello nazionale per una più efficace azione di contrattazione collettiva.
  • Inoltre, attraverso rapporti Istituzionali con il Parlamento ed il CNEL (Consiglio Nazionale Economia Lavoro) l’Associazione EM. “Emotional Manager”, si fa promotrice di iniziative tese ad ottenere una Normativa Giuridica ed un Riconoscimento Ufficiale dell’intera Categoria Rappresentata dall’Associazione, nonché Tutelare e Promuovere la capacità Professionale dei Propri Associati. Inoltre l’associazione si prefigge i seguenti scopi: a) promuovere il profilo professionale degli iscritti; b) realizzare le aspirazioni della categoria ad un ordinamento sociale più giusto, che la renda partecipe delle scelte di politica economica e sociale; c) organizzare gli associati sull’intero territorio nazionale e guidarli verso l’affermazione dei loro diritti contro tutte le forze che vi si oppongono; d) rafforzare la coscienza associativa degli iscritti, rendendoli partecipi della vita dell’Associazione per il raggiungimento del fine che la stessa si propone; e) intervenire immediatamente su tutti i problemi che, direttamente o indirettamente, pongono in discussione il ruolo e i concreti interessi degli associati; f) realizzare un processo di formazione permanente che consenta agli Associati di usufruire di un serio e profondo strumento di aggiornamento professionale nel rispetto del codice deontologico. La Formazione Emozionale Permanente sarà sicuramente un’attività prevalente dell’Associazione in quanto ritenuta fondamentale per l’affermazione professionale dell’Emotional Manager. g) rilasciare attestati di competenza ai propri iscritti in ordine alla loro formazione, qualificazione professionale ovvero tecnico-scientifica, nel rispetto del codice etico e delle regole associative. h) impostare e risolvere i problemi che interessano la categoria al fine di rendere operanti, sul piano organizzativo e legislativo, i necessari interventi; i) dotarsi di strutture organizzative sul piano territoriale finalizzate al coordinamento unitario dell’attività associativa; l) fornire agli iscritti l’assistenza per la tutela dei loro diritti; rappresentarli e assisterli nella soluzione dei problemi generali legati all’attività professionale e nelle controversie che dovessero essere portate avanti anche nei confronti di altre categorie professionali svolgenti attività similari; m) costituire centri di studio al fine di realizzare la formazione permanente degli iscritti all’Associazione; n) far osservare il Codice Deontologico agli iscritti mediante la costituzione di un apposito organo al quale deferire le inadempienze; o) tutelare la clientela anche attraverso forme di garanzia patrimoniale; p) coordinarsi, aderire e/o federarsi a Comitati, Associazioni ed Istituti Professionali, nazionali e non, nei confronti dei quali vi sia comunanza o semplice affinità di scopi e di intenti, anche in ambito mutualistico e previdenziale; q) rilasciare agli iscritti attestati e/o certificazioni previste dalla normativa nazionale e non; r) promuovere e propagandare l’immagine e la funzione professionale degli associati. Le finalità sopra citate verranno perseguite attraverso l’intervento dei soci nei campi indicati. A tale scopo l’associazione può raccogliere fondi, con le modalità che la stessa intenderà avviare, ovvero anche mediante distribuzione di manualistica ed oggettistica. In tal caso l’associazione, per garantire la trasparenza dell’operazione, doterà i propri soci di apposito tesserino di riconoscimento, emetterà ricevute e redigerà apposito rendiconto, secondo le disposizioni di legge. Per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti l’Associazione potrà costituire società con unico socio o assumere interessenze e partecipazioni in società di qualsiasi tipo che abbiano per oggetto sociale scopi analoghi ai propri.

Art. 3 – Durata. La durata dell’associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 – Domanda di ammissione. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali e assistenziali, previa iscrizione. Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos. La quota o contributo associativo non è rivalutabile ed è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti mortis causa.

Art. 5 – Diritti dei soci e loro classificazione. L’ Associazione EM. “Emotional Manager” è composta da: – Soci Fondatori, che hanno provveduto alla stesura del presente Atto Costitutivo, alla sua Legalizzazione e che hanno versato un Contributo forfetario onde affrontare le prime spese e che versano le prime quote. – Soci Ordinari, i quali all’atto dell’iscrizione verseranno la quota associativa annua, la cui entità sarà stabilita di volta in volta dal Direttivo. – Soci Sostenitori, che devolvono all’Associazione EM. “Emotional Manager” oltre alla quota annuale una oblazione volontaria di qualsiasi entità o natura. – Soci Aderenti, i cui Contributi una tantum sono fissati dal Direttivo. La qualifica di Socio Aderente spetterà ad Associazioni ed Enti, particolarmente interessate agli scopi ed alle funzioni dell’Associazione EM. “Emotional Manager” e che si impegnino a svolgere concrete attività di collaborazione con l’Associazione stessa. – Soci Onorari, che potranno essere nominati dal Direttivo, fra le personalità di maggior rilievo nel campo Politico, Sociale e della Cultura; detti Soci saranno esenti dal versamento della quota annua, ma potranno versare contributi volontari o compiere altri gesti di liberalità nei confronti dell’Associazione EM. “Emotional Manager”. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tutti gli Associati hanno il diritto di partecipare alle riunioni ed alle assemblee dell’Associazione; il Diritto di voto nelle Assemblee spetterà ai Soci Fondatori e ai Soci Sostenitori. La Convocazione delle Assemblee verrà comunicata mediante affissioni di avvisi nelle Sedi dell’Associazione e comunque in ogni altro luogo frequentato dagli Associati e in ogni altra forma utile per il raggiungimento di tale fine.

Art. 6 – Decadenza dei soci. I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi: dimissione volontaria; decesso senza subentro degli eredi; morosità superiore a 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa; radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. L’associato radiato non può essere più ammesso nell’associazione.

Art. 7 – Organi. Gli organi sociali sono: l’assemblea generale dei soci, il presidente, il consiglio direttivo, le delegazioni regionali e provinciali e il collegio dei revisori contabili.

Art. 8 – Assemblea. L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Art. 9 – Diritti di partecipazione. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 10 – Compiti dell’assemblea. La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo telefono, posta, fax o telegramma, sito internet, mail.. L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell’attività futura. Spetta all’assemblea deliberare in merito all’eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell’associazione.

Art. 11 – Validità assembleare. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Art. 12 – Assemblea straordinaria. Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all’ordine del giorno.

Art. 13 – Consiglio direttivo. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici, eletti dall’assemblea, e nel proprio ambito nomina il presidente, vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Per lo svolgimento di tali incarichi potrà essere previsto dal consiglio stesso, salvo approvazione della presidenza, un compenso in relazione alla quantità e qualità di lavoro apportato. Saranno altresì rimborsate tutte le spese vive sostenute per lo svolgimento dell’incarico suddetto, previa autorizzazione della presidenza. In tali casi sarà cura della presidenza provvedere al regolare inquadramento, ai sensi della vigente normativa giuslavoristica, delle prestazioni e delle conseguenti erogazioni economiche. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente. Nel caso in cui uno o più dei componenti il consiglio direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell’associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni.

Art. 14 – Dimissioni. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 15 – Convocazione direttivo. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità.

Art. 16 – Compiti del consiglio direttivo. Sono compiti del consiglio direttivo: a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci; b) redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre al collegio dei revisori contabili e all’assemblea; c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati; e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; f)attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.

Art. 17 – Il bilancio. Il consiglio direttivo redige il bilancio ovvero il rendiconto dell’associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell’assemblea.

Art. 18 – Il Presidente. Il presidente, per delega del consiglio direttivo, dirige l’associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art. 19 – Il Vice presidente. Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 20 – Il Segretario. Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Art. 21 – Il Collegio dei revisori contabili. Il collegio dei revisori contabili è composto da tre membri, eletti dall’assemblea, e nel proprio ambito nomina il presidente. Il collegio dei revisori contabili verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese dall’associazione. In particolare, esprime il proprio parere sul rendiconto annuale dell’associazione e sugli altri documenti contabili redatti, prima che gli stessi vengano presentati all’assemblea per l’approvazione. Il collegio dei revisori contabili rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 22 – Anno sociale. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 23 – Patrimonio e Responsabilità verso terzi e in giudizio. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla associazione, dalle raccolte dei fondi. L’Associazione risponde di fronte ai terzi e in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dal Presidente nell’ambito dei poteri a lui conferiti dallo Statuto.

Art. 24 – Delegazioni regionali e provinciali. L’associazione potrà costituire delle delegazioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

– Sedi Provinciali –

Gli iscritti all’Associazione di cui all’Art.1, possono costituire Sedi Provinciali. Entro novanta giorni dalla loro costituzione, le Sedi provinciali devono inviare al Consiglio Nazionale copia dello Statuto Provinciale, accompagnato dal verbale di approvazione dell’Organo provinciale competente, ottenendo nel termine di 15 giorni delibera di approvazione condizionata al rispetto dei requisiti richiesti dal regolamento e al rispetto del codice deontologico. Le Sedi provinciali hanno autonomia amministrativa e patrimoniale e rispondono in proprio per le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. Possono decidere che i propri iscritti versino quote aggiuntive finalizzate ad un più ricco svolgimento di attività associative locali salvo riversare all’associazione nazionale le quote di relativa competenza previste dal regolamento.

– Sedi di Coordinamento Regionale –

In ogni regione del territorio nazionale, per iniziativa dei Presidenti Provinciali e/o del Consiglio Nazionale, può essere eletto un Coordinatore Regionale e costituita la Sede di Coordinamento Regionale, allo scopo di coordinare e meglio rappresentare l’Associazione nei confronti degli Organi e delle Istituzioni della Regione di appartenenza. Il Coordinatore Regionale eletto, dura in carica quattro anni, ed è rieleggibile per non più di tre mandati consecutivi sovrintende il coordinamento delle attività a rilevanza regionale, attua le direttive concordate in apposita Assemblea dei Presidenti Provinciali della Regione di appartenenza, in armonia con le direttive nazionali. Il Coordinatore Regionale, per l’espletamento delle proprie funzioni, potrà disporre di un’autonomia amministrativa e patrimoniale nei limiti e secondo le modalità stabilite annualmente dall’Assemblea Nazionale e risponde in proprio delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, se non deliberate dall’Assemblea dei Presidenti Provinciali della Regione di appartenenza. In mancanza di una sede propria, tutta la documentazione indirizzata alla Sede di Coordinamento Regionale dovrà essere inviata all’indirizzo del Coordinatore Regionale. Entro novanta giorni dalla costituzione della Sede di Coordinamento Regionale, il Coordinatore Regionale nominato, dovrà trasmettere al Consiglio Nazionale copia del verbale dell’apposita Assemblea dei Presidenti Provinciali della Regione di appartenenza, relativa alla costituzione della Sede di Coordinamento Regionale ed alla sua elezione. Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal presidente dell’ordine dei dottori commercialisti di Pescara. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l’arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l’arbitrato, dal presidente dell’ordine dei dottori commercialisti di Pescara. L’arbitrato avrà sede in Pescara ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale.

Art. 25 – Scioglimento. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, della totalità dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. La richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità proposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Tale statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell’atto costitutivo in pari data redatto.